ESTORSIONE - DATORE DI LAVORO - MINACCIA DI LICENZIAMENTO - Cass. pen. Sez. II, 04-05-2018, n. 25979

ESTORSIONE - DATORE DI LAVORO - MINACCIA DI LICENZIAMENTO - Cass. pen. Sez. II, 04-05-2018, n. 25979

Sussiste il delitto di estorsione allorché il datore di lavoro, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. I Giudici di legittimità hanno ritenuto l'accettazione di condizioni retributive non corrispondenti al lavoro svolto come frutto delle ricorrenti intimidazioni che prospettavano la perdita del posto di lavoro ovvero trasferimenti in sedi disagiate, di fatto costringendo le lavoratrici a rinunziare a parte del salario.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO P. - Presidente -

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero - Consigliere -

Dott. DE SANTIS A. - rel. Consigliere -

Dott. CIANFROCCA P. - Consigliere -

Dott. PACILLI G. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) M.A., n. a (OMISSIS);

2) M.M., n. a (OMISSIS);

3) NUOVARREDO s.r.l. con sede in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza in data 5/1/2018 del Tribunale del Riesame di Brindisi;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;

Udita nell'udienza camerale del 4/5/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria De Santis;

Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore, Avv. Roberto Palmisano, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi proposti.

Svolgimento del processo

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Brindisi rigettava l'istanza ex art. 324 c.p.p. proposta nell'interesse dei ricorrenti avverso il decreto del Gip del locale Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, di denaro, beni o altre utilità costituenti profitto di reato fino alla concorrenza di Euro 25.557,00.

Gli imputati sono attinti da incolpazioni concernenti le fattispecie di estorsione in concorso, per avere il M.A. nelle successive vesti di amministratore unico della Nuovarredo srl, Presidente del Consiglio di amministrazione e coamministratore con poteri disgiunti, la M.M. quale amministratore delegato e coamministratore con poteri disgiunti, mediante minaccia di non assunzione o di licenziamento, costretto una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, con ingiusto profitto degli imputati e della società dagli stessi gestita in danno degli stessi nonchè del delitto di autoriciclaggio continuato per aver destinato il denaro proveniente dal delitto di estorsione, per circa 508mi1a Euro, alla retribuzione in nero di dipendenti legati loro da particolare rapporto di fiducia. Alla Nuovarredo si contesta al capo S) l'illecito amministrativo dipendente dal delitto di autoriciclaggio previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 octies per l'avvenuto impiego nell'attività imprenditoriale del danaro proveniente dal delitto di estorsione continuata in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delle somme.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione M.A., M.M. e la Nuovarredo srl a mezzo del comune difensore, deducendo:

2.1 il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di autoriciclaggio. Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare ha disatteso la doglianza difensiva sul punto, richiamando il provvedimento genetico per sostenere la rappresentazione delle ragioni a fondamento della configurabilità del delitto ex art. 648 ter c.p., comma 1, nonostante il radicale deficit giustificativo circa l'elemento oggettivo dell'illecito;

2.2 la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta astratta configurabilità del delitto di estorsione continuata, nonostante il Gip abbia disatteso la più ampia domanda di sequestro preventivo del P.m. per la somma di Euro 508.673,39, fondata sulla tesi di una estorsione ambientale implicita, e limitato il vincolo al profitto relativo a quattro singole vicende concernenti le dipendenti C.A., B.M., L.R., M.M.G., le quali - tuttavia - non hanno riferito di esplicite minacce di licenziamento. Inoltre, la B. e la L. hanno in sede di conciliazione raggiunto una transazione in ordine alle pretese economiche che si assumevano insoddisfatte, cui gli imputati e la società hanno ottemperato e non trova riscontro l'ipotesi accusatoria del licenziamento in caso di mancata firma dei prospetti per importi decurtati, evento mai verificatosi;

2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di autoriciclaggio. La difesa lamenta che il Collegio cautelare ha disatteso mediante mero rinvio per relationem al provvedimento genetico la censura in ordine al fumus del delitto di auto riciclaggio senza considerare la mancanza degli elementi costitutivi di carattere oggettivo, ed in particolare dell'idoneità delle condotte ad ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza illecita dei beni. Secondo la difesa dei ricorrenti la fattispecie contestata impone di interpretare il termine "ostacolare" nella pienezza del suo valore semantico come interposizione di un mezzo di qualunque genere allo svolgimento di un'azione o all'esplicazione di una facoltà così che devono considerarsi tipiche esclusivamente le attività di reimmissione nell'economia legale di beni di provenienza delittuosa costituenti ostacolo idoneo e preordinato alla loro identificazione.

La corretta interpretazione della norma avrebbe, inoltre, dovuto condurre a ritenere assorbita la contestazione sub c) nel capo b) ascritto ai ricorrenti e, comunque, a escludere l'illecito in quanto le somme versate in nero ai venditori a titolo di incentivo non sono mai uscite dalla Cassa di Nuovarredo srl per essere reimpiegate altrove.

Motivi della decisione

4. Le doglianze difensive che denunziano, tutte, radicali vizi della motivazione in ordine alla ricorrenza del fumus dei delitti provvisoriamente ascritti sono inammissibili per manifesta infondatezza.

4.1 Gli approdi recenti della giurisprudenza di legittimità, frutto di un'ultraventennale elaborazione che muove dalle pronunzie delle Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117 e n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226492, sono fermi nel ritenere che nella valutazione di siffatto requisito, presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.m. in proc. Macchione, Rv. 265433).

Se, dunque, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 c.p.p., è comunque imprescindibile la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). In particolare, detta verifica, sebbene non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato attraverso l'analisi delle concrete risultanze processuali e degli elementi forniti dalle parti, dialetticamente intesi a dimostrare la congruenza indiziaria dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921). La necessità di un pregnante apprezzamento del fumus commissi delicti affermato dalle pronunzie richiamate consegue al rilievo che il sequestro preventivo funzionale alla confisca ha natura anticipatoria del provvedimento ablativo a carattere sanzionatorio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435) di talchè in fase cautelare deve essere saggiata (quantunque allo stato degli atti) la tenuta dell'apparato indiziario sotto il profilo della coerenza e dello spessore degli elementi che sostanziano la domanda cautelare anche alla luce delle deduzioni difensive.

4.2 Detti principi devono, tuttavia, essere coniugati con l'ulteriore pacifica affermazione secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; sulla riconducibilità alla violazione di legge dell'inesistenza o apparenza della motivazione non anche dell'illogicità manifesta Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).

L'ordinanza impugnata ha fatto corretto governo dei richiamati principi in tema di fumus, evadendo il gravame difensivo con puntuale confutazione delle singole censure alla luce delle emergenze investigative acquisite, per cui la mera riproposizione delle stesse in sede di legittimità in assenza del'enucleazione di vizi di cui sia consentito lo scrutinio vota l'impugnazione all'irricevibilità.

5. Le conclusioni cui è pervenuta l'ordinanza impugnata, oltre che adeguatamente argomentate, s'appalesano giuridicamente corrette. Infatti, questa Corte ha in più circostanze affermato che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; n. 677 del 10/10/2014, Di Vincenzo, Rv. 261553). Nel caso a giudizio legittimamente i giudici della cautela reale, sulla scorta delle dichiarazioni delle dipendenti, hanno ritenuto l'accettazione di condizioni retributive non corrispondenti al lavoro svolto come frutto delle ricorrenti intimidazioni che prospettavano la perdita del posto di lavoro ovvero trasferimenti in sedi disagiate, di fatto costringendo le lavoratrici a rinunziare a parte del salario.

6. Quanto al delitto di autoriciclaggio le doglianze difensive s'appalesano analogamente destituite di giuridico fondamento.

La norma di cui all'art. 648 ter.1 c.p. punisce le attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai fini dell'integrazione dell'illecito è, pertanto, necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto sicchè rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante.

6.1 L'ordinanza impugnata ha legittimamente richiamato al riguardo la motivazione resa dal gip a fronte di doglianza che assumeva la carenza di motivazione del provvedimento genetico, ampiamente giustificativo della ricorrenza dei requisiti costitutivi dell'illecito provvisoriamente ascritto. Infatti, il rastrellamento di liquidità attraverso le condotte estorsive enucleate in incolpazione e, in particolare, per effetto della mancata corresponsione degli anticipi solo formalmente versati in contanti, delle quattordicesime mensilità, del corrispettivo dei permessi non goduti e il successivo utilizzo, secondo le ammissioni dello stesso indagato M.A., per pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero in favore dei venditori della società integra una condotta di reimmissione dei fondi illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed efficacemente elusiva dell'identificazione della provenienza delittuosa della provvista. Non coglie, dunque, nel segno la difesa allorchè opina che ai fini del delitto in esame rilevano quei comportamenti "che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità" (pag. 23), avendo questa Corte precisato in tema di concorso con il reato ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies che la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto, in quanto l'eventuale coinvolgimento di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 3935 del 12/01/2017, Di Monaco e altri, Rv. 269078). Nè è pertinente il richiamo operato dalla difesa in sede di discussione alla sentenza di questa Corte n. 33074 del 14/07/2016, P.M. in proc. Babuleac e altro, Rv. 267459, trattandosi di difforme fattispecie in relazione alla quale si è esclusa la ravvisabilità del delitto di autoriciclaggio in ipotesi di versamento del profitto di un furto su carta di credito prepagata, intestata allo stesso autore del reato presupposto in quanto, secondo le indicazioni fornite dall'art. 2082 c.c. e dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modalità di sostituzione esulavano dall'attività "economica" o "finanziaria" postulata dalla norma, mentre il mero versamento del provento illecito sulla carta non costituisce comunque, a mente dell'art. 648-terl c.p., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto per difetto del requisito della capacità dissimulatoria.

Nè può riconoscersi pregio alla doglianza, peraltro genericamente formulata, in ordine al preteso assorbimento nel delitto di riciclaggio dell'illecito amministrativo sub c) ascritto alla società, trattandosi di violazioni eterogenee nei presupposti, nelle finalità di tutela, nel sistema sanzionatorio apprestato.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità accede la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in considerazione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2018


Avv. Francesco Botta

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